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GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (G.L.I.P.)
Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno
1992 e del 31 luglio 1992 il Ministero ha indicato i criteri per la costituzione
dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) previsti
dall'art. 15, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104.
Il GLIP è composto da operatori della scuola e delle altre Istituzioni che
operano sul territorio


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“G.L.I.P. –Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale”
( Legge quadro n. 104/92, art. 15)
Con decreto prot. n. 3915/P del 29 marzo 2016 il Dirigente dott. Aureliano DERAGGI ha così decretato la composizione del G.L.I.P.:
Dott. Luca Maria LENTI Dirigente Scolastico comandato – referente USR Liguria per l’handicap e l’integrazione - Presidente
Prof.ssa Silvana ZANCHI Dirigente Scolastico Ist. Comprensivo Savona 1° - Componente
Dott.ssa Paola Bona A.S.L.2 Savonese - Componente
Sig.ra Antonella Della Valle A.S.L.2 Savonese - Componente
Dott.ssa Ornella Rigotti Settore Politiche Sociali ed Educative Comune di Savona - Componente
Dott.ssa Francesca Auxilia Rappresentante Unione Ciechi - Componente
Sig.ra Benedetta Cerruti Associazione la Nostra Famiglia di Varazze - Componente
Dott. Mario Accatino AIAS Savona onlus - Componente
Dalla Legge quadro n. 104/92 –Art. 15:
“1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.”