Prot.
n.11787/ATA/A40
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il
D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10 e
all’art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985, n.588;
Vista la Legge 5.6.1985, n.251;
Vista la Legge 22.8.1985, n.444;
Vista la Legge 24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
Vista la Legge 5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546,
554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676
Visto il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come
modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento
emanato con D.P.R. 20.10.1998, n.403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma
11;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 1998 - 2001, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133, con particolare
riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai
profili professionali del personale A.T.A.;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti
Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000,
con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19,
concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U.
20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.
35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Vista la O.M. 27/5/2002, n, 57, concernente l’indizione dei concorsi per soli
titoli per l’anno scolastico 2001/2002, registrata alla Corte dei Conti
l’11/7/2002, reg. 5 fg. 291;
Visto il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale -
n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 concernente il Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l’Accordo siglato nella conferenza unificata il 19.4.2001 pubblicato
nella G.U. n. 115 del 19.5.2001, riguardante " Linee-guida per i
provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali";
Vista
la C.M. 50 del 23/5/2003 , relativa all’indizione dei concorsi per titoli per
l’anno scolastico 2002/03;
D
E C R E T A
per
l’anno scolastico 2002/2003, per le provincie di GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA
e SAVONA, è indetto un concorso per titoli, per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art.554
del D.Lgs.16.4.1994, n.297, concernente il profilo professionale di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO - area B/1 del personale A.T.A. statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
Le
norme contenute nell’ O.M. n.57 del 27 maggio 2002, riportate nell’unito
bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del
bando stesso.
Le
domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso che avverrà l’ 11 giugno
2003.
Il
presente bando di concorso verrà pubblicato mediante affissione agli Albi
dell’ Ufficio Scolastico Regionale,
dei Centri Servizi Amministrativi delle provincie di cui sopra e di tutte le
istituzioni scolastiche della
regione, ove resterà affisso per tutto il tempo utile per la presentazione
della domanda di ammissione ( 11 luglio 2003).
Genova, 9/6/2003
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Attilio Massara
Art. 1 - Requisiti per
l’ammissione al concorso
dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente
1.1
Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
essere in servizio in qualità di "personale ATA a tempo determinato
statale della scuola" nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui si concorre;
b)
il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda
nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non
perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola
statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale
ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima
provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c)
il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né
nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della
presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato
della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per le
quali il candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi
del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima provincia e del medesimo profilo cui
si concorre;
1.2
Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
a)
una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi;
le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese
ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si
considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo
professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti
a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero
(1);
b)
ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo
prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente
statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del
personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1);
c)
ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio
effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto
d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo)
prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano
tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai
profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché
detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti
Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma
1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato
e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)
d)
ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane
all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari
Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
1.3
Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere uno dei
seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono
secondo l’elenco appresso riportato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L.
1999:
1. diploma
di qualifica ad indirizzo specifico conseguito in un istituto professionale
(addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di azienda;
operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
2. diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del
campo amministrativo - contabile, rilasciato al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art.14 della L.n.845 del 21.12.1978;
3. diploma
di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari.
1.4
Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell’art.14 della legge
n.845/78, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi.
1.5
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità
previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali
per le supplenze.
1.6
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti
dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali
corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che,
all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente
graduatoria o elenchi provinciali.
1.7
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati
alla data dell’11 luglio 2003.
_____________________
( 1 ) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 del CCNL.
( 2 ) I 24 mesi di servizio,
anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi
interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è
composto;
- in ragione di un mese ogni
30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la
eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non
è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il
servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
Art. 2 - Aggiornamento
del punteggio dei candidati
inseriti nella graduatoria permanente
2.1
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia,
possono:
a)
chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b)
chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c)
non produrre alcuna domanda.
2.2
Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere
a), e b), al punteggio già
posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla
scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso
in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì,
valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate
concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.
Il
diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato
barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere
confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti
di preferenza legata a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei
titoli di preferenza).
2.3
I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo
punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.
Art. 3 - Provincia cui
produrre la domanda
di inserimento o di aggiornamento
3.1
La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella
graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente
inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata
nell’ordine che segue:
a)
la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con
nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo
professionale cui concorre;
b)
la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad
esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali
relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in
servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c)
la provincia in cui è ubicata l’istituzione scolastica indicata per prima
nella domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di
circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le quali,
avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda ai sensi del
D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo professionale cui concorre (
qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
La
domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All.
B/1) deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della
provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale
richiesto.
3.2
I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono
produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia;
i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente
nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
3.3
La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo
profilo professionale in una sola provincia.
3.4
Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle
province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto dette
Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 4 - Utilizzazioni
delle graduatorie permanenti
4.1
I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine
della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal
fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
4.2
Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai
profili professionali dell’area B si applicano le riserve di cui
all’allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare
riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).
4.3
Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi
con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva
saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso
favorevole (art.11, comma 3 del presente bando)
Art.
5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto
5.1
Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le
assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad
essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine
dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto,
compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti
articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in
cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando
l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni
precedenti.
5.2
I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per
le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno
titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono
cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo
professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in
cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia
delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi
dei successivi commi del presente articolo.
5.3
I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad
essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto
per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono
produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta.
Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui
figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui
all’art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16 4 1994. L’aspirante può
indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della
provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente
bando. Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di
istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non
abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse,
debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e
sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.
5.4
Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia hanno validità temporale
commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei
concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase
di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già
inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le
opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.
In
assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni
scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere presentato
anche quando l’interessato intende modificare soltanto una delle preferenze
espresse.
5.5
L’allegato F e l’allegato G devono essere inviati contestualmente alla
domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e
con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata
prodotta.
Norme comuni
Art. 6 - Requisiti
generali di ammissione
6.1
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2
e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea..
b)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio).
c)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
Regioni e gli Enti locali;
d)
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che
si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e)
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, d.P.R.693/1996);
6.2
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a)
godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
6.3
Non possono partecipare alla procedura:
a)
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del
comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza
preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18.1.1992, n. 16;
e)
coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f)
i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 7 - Presentazione
della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio
7.2
Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione
al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva
dei posti o alla preferenza.
7.3
Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni dieci per la
regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
7.4
Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente al Centro
Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia
ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
7.5
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero possono
essere inoltrate tramite l’autorità consolare al Centro Servizi
Amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli
eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale - Ufficio IV.
7.6
L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni
variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata al
Centro Servizi Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha
chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
7.7
L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2),
compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare,
sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come
autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in
essa rappresentato dai candidati.
7.8
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e
delle autocertificazioni.
Le
dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano
l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla
relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come
prescritto dagli artt.75 e 76 del d.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U
n. 42 del 20.2.2001.
7.9
L’iscrizione
nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia ( art.2, comma 1
), l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali ( art.1, comma 1, lett. b) e l’inserimento nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze
temporanee o l’acquisizione delle domande presentate ai sensi del D.M.
10.10.2001 n. 150 ( art. 1, comma 1, lett. c ) sono accertate d’ufficio.
_____________________
(1)
La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di
Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano
specifiche ed autonome procedure.
Art. 8 - Inammissibilità
della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda
8.1
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o
inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 4, nonché
le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il
concorso cui si chiede di partecipare.
8.2
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in
ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 3
concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti
o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo
professionale.
8.3
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base
di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
8.4
Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non
presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande di aggiornamento
prodotte dai candidati inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a
tempo indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune
dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state
regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.7, comma 3).
8.5
L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura
sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da
questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria
e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.
8.6
I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e
la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun
miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento
dei titoli già acquisiti.
9.1
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555
Decreto legislativo 297/94 per i concorsi dell’area B.
9.2
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione
periferica o centrale appartenente almeno all’area B/3.
9.3
Si applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487,
così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
Art. 10 - Formazione
delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
10.1
I candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente di
cui all’art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa
secondo il punteggio complessivo riportato in base all’annessa tabella di
valutazione dei titoli (All. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze
(All. D), e delle eventuali riserve (All. E) .
10.2
I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria situazione sono
collocati nella graduatoria permanente con l’indicazione del punteggio
complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso Nel caso
in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così
come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i
candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento
dei titoli già acquisiti.
10.3
La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per
dieci giorni nella sede del competente CSA. Del deposito è dato avviso mediante
affissione all’albo.
10.4
Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all’approvazione in
via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua
immediata pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e
all’albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione
della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
10.5
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241
sulla trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti
amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per
consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli
interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R.
27.6.1992, n. 352.
11.1
Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la
nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta
l’esclusione dal medesimo (precedente art.8) è ammesso ricorso in opposizione
alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla
sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
11.2
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
11.3.Avverso
la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale
Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
11.4
I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di
inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di
esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella
graduatoria.
11.5
L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del
ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o
determinato.
Art.12 - Adempimenti
degli uffici scolastici regionali
12.1
L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura
concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:
a)
emana i bandi di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle
graduatorie permanenti provinciali;
b)
assicura la pubblicazione del bando di concorso all’albo dell’Ufficio e,
contestualmente, all’albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la
massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
c)
nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
d)
cura l’esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla
regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro
eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della
presente ordinanza;
e)
dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f)
con decreto definitivo approva la graduatoria
permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante
affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi
Amministrativi competenti per territorio;
g)
provvede all’assunzione a
tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Art. 13 - Norme finali e
di rinvio
13.1
Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precedenti profili
professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche
del personale non docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei
vigenti corrispondenti profili professionali.
13.2
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano,
purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli
impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
Avvertenze Alle Tabelle
A/1 -
A)
Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica
si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali
di Stato.
B)
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge
prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo
nella medesima qualifica.
Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati
non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato
alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
C)
Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente
servizio prestato in Italia.
D)
Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di
sottoscrizione della domanda.
E)
Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al
D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato
a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
F)
Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i
periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a
tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i periodi per i
quali sia stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 CCNL ).
G)
I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della
medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi
successivamente previsti.
La
valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile
l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il
titolo o l’attestato sia stato conseguito.
H)
La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non
meno di un anno, prestato presso il Ministero della P.I. , indipendentemente
dall’attestazione del lodevole servizio.
Allegato A/1
tabella di valutazione
dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo
A)
TITOLI DI CULTURA
1)
Diploma di scuola secondaria di primo grado;
-
oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l’iscrizione ad almeno
un corso di laurea;
-
oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla
segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della
gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
-
oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un
istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell’attuale
ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a
tipo commerciale;
-
oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di
albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri:
media
dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i
seguenti valori:
sufficiente
- 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
Ove
siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più
favorevole.(1).
2)
Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto
perché non più favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come
titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo)
(1):
PUNTI
2
3)
Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI
2
4)
Attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78,
attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione
mediante strumenti di videoscrittura o informatici (2):
PUNTI
1,50
5)
Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di
addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine
di corsi professionali istituti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si
valuta un solo attestato) (2) (7):
PUNTI
1
6)
Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo
nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o
da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità:
PUNTI
1
B)
TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese o
frazione superiore a 15 gg.
note
alle tabelle di valutazione
1.
Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in
voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
2.
Per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero a tale attestato viene equiparato,
ai sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito
della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal
Ministero Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero
Pubblica Istruzione per il personale da inviare all’estero.
3.
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole
secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari
parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e
quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista
dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Il servizio deve
essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del
servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio
abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive
di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della
prestazione.
5. La valutazione non
compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato,
godono del trattamento di quiescenza.
6. Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo)
prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per
legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo,
tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato
con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in
profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.1 -
comma 2 - lett. c) del presente bando.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della
prestazione.
7. La valutazione
compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati
per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, ivi
compreso la patente europea di informatica (ECDL), che, pur essendo rilasciati
al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o
più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre
che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già
oggetto di valutazione.
Allegato D - preferenze
CODICE DESCRIZIONE
A gli insigniti di medaglia al valore militare;
B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
E gli orfani di guerra;
F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
H i feriti in combattimento;
I gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
L i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
P coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
R i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
S gli invalidi ed i mutilati civili;
T militari volontari delle Forze Armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Allegato E
riserve
Le
riserve spettano:
1 - (nel limite dell’insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
(nel
limite dell’insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni
altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di
cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7
secondo comma, concernenti l’ammontare e il computo del contingente di posti
da riservare ai beneficiari;
3
- agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n.763.
Per
quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare
del predetto contingente si applica l’art.18 - comma 2 - della citata legge
68/1999;
4
- Ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso
(art.3 - comma 65 - legge 24.12.1993, n.537);
agli
ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti
destinati al concorso (art.40 - comma 2 - legge 20.9.1980, n.574).
Allegato H
Collaboratore
Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere,
Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio,
Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico,
Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere,
Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per
le Attività marinare ), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente,
Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini,
Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:
Assistente
Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria,
Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale
informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP,
Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto
amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile,
Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere,
Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore
amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente
di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore,
Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente
Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale
nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per
le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli
Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività
marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore
tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.