Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti, 40 – 16122

 

Prot. n. 211/ D3                                                                                                               Genova, 17/04/2002

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle Scuole di ogni

             ordine e grado approvato con il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, ed in particolare l’art. 462;

VISTO il C.C.N.L. del comparto “Scuola”, sottoscritto- a seguito dell’autorizzazione del Governo –

             il 26/05/1999;

VISTI   i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della Scuola sanciti

             dal C.C.N. del 26/05/1999 ed i criteri e le mobilità di attuazione definiti nel C.C.N.I. del

             31/08/1999, secondo le disposizioni contenute nell’art. 54;

VISTO il testo del C.I.N. n. 2/2000 sottoscritto il 27/01/2000, con le modifiche introdotte dal C.I. sigla-

             to il 18/01/2001;

VISTO il testo coordinato del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed

             A.T.A. per l’anno scolastico 2002/2003, sottoscritto il 21/12/2001, integrato con l’articolato,

             relativo al predetto personale, del C.I.N. per la mobilità nell’anno scolastico 2000/2001, sotto-

             scritto il 27/01/2000 e modificato con il C.C.D.N. sulla mobilità del medesimo personale per

             l’anno scolastico 2001/2002, sottoscritto il 18/01/2001;

VISTA la C.M. n. 4 del 14/01/2002 di trasmissione del testo del C.I.N. sulla mobilità e dell’O.M.

            14/01/2002;

VISTE l’O.M. n. 3 prot. n. 126 del 14/01/2002 concernente la mobilità del personale docente, educati-

             vo ed A.T.A. anno scolastico 2002/2003, registrata dalla Corte dei Conti – Ufficio di controllo

             preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, in data 21/02/2002, Reg.1-

             fg.121, e le successive precisazioni (nota prot. n. 391 del 29/01/2002- nota prot. DPGSA/Uff.

             VII/1256 del 14/03/2002);

VISTO l’Organico funzionale della Scuola dell’Infanzia delle Province liguri per l’A.S. 2002/2003;

VISTA la disponibilità di posti del predetto Organico ai fini del trasferimento per l’A.S. 2002/2003;

VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio per i posti di Scuola dell’Infanzia per

             l’A.S. 2002/2003 presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato aventi titolo;

VISTI   gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R. in data 16/04/2002 circa i tra-

              sferimenti per l’A.S. 2002/2003;

 

DECRETA

 

ART. 1 A decorrere dal 01/09/2002 sono disposti i movimenti definiti su posti di Scuola dell’Infanzia

              Statale del personale docente di ruolo avente titolo riportati negli allegati elenchi che fanno parte

              Integrante del presente provvedimento.

ART. 2 Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio, nonché all’Albo di

              ciascun Centro Servizi Amministrativi, per i movimenti riguardanti la relativa Provincia.

ART. 3 Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesi-

              vi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di

              cui l’art. 1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrio per il perso-

              nale della Scuola, sottoscritto il 18/10/2001: la relativa richiesta si propone, nel termine di 15gg.

              dalla pubblicazione dell’Atto che si ritiene lesivo, con diretta consegna o a mezzo spedizione con

              raccomandata e con ricevuta di ritorno, all’Ufficio per la gestione del contenzioso dell’Ufficio

              Scolastico Regionale- Via Assarotti, 40 Genova – 16122 Genova, nonché all’Ufficio Segreteria,

              territorialmente competente, presso ognuno dei Centri Servizi Amministrativi (ex Proveditore

              agli Studi) della Regione.

              In alternativa gli interessi possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli art.65 e

              seguenti del D.L.vo n. 105/2001.

              In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di definire la controversia ad un

              Arbitrio, secondo le modalità di cui l’art. 3 del citato Accordo.

 

 

 

 

                                               IL DIRETTORE GENERALE

                                               (Gaetano Cuozzo)

 

 

 

-          Ai Centri Servizi Amministrativi della Liguria                    Loro Sedi

-          Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Loro Sedi

comprensivi della Regione                                                   Loro Sedi

-          Ai Dip. Prov. del Tesoro- Dir. prov. li dei Sevizi vari

della Liguria                                                                         Loro Sedi                          

-          Alle OO.SS. della Scuola                                                     Loro Sedi

-          All’Albo dei Centri Servizi Amministrativi della Liguria   Loro Sedi